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Istruzione della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti
Istruzione su alcune cose che si devono osservare ed evitare circa la santissima Eucaristia
(25.03.2004)
PROEMIO
4. «Non c’é dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell’altare». Tuttavia, «non mancano delle ombre». Non si possono, pertanto, passare sotto silenzio gli abusi, anche della massima gravità, contro la natura della Liturgia e dei sacramenti, nonché contro la tradizione e l’autorità della Chiesa, che non di rado ai nostri giorni in diversi ambiti ecclesiali compromettono le celebrazioni liturgiche. In alcuni luoghi gli abusi commessi in materia liturgica sono all’ordine del giorno, il che ovviamente non può essere ammesso e deve cessare.
5. L’osservanza delle norme emanate dall’autorità della Chiesa esige conformità di pensiero e parola, degli atti esterni e della disposizione d’animo. Una osservanza puramente esteriore delle norme, come è evidente, contrasterebbe con l’essenza della sacra Liturgia, nella quale Cristo Signore vuole radunare la sua Chiesa perché sia con lui «un solo corpo e un solo spirito». L’atto esterno deve essere, pertanto, illuminato dalla fede e dalla carità che ci uniscono a Cristo e gli uni agli altri e generano l’amore per i poveri e gli afflitti. Le parole e i riti della Liturgia sono, inoltre, espressione fedele maturata nei secoli dei sentimenti di Cristo e ci insegnano a sentire come lui: conformando a quelle parole la nostra mente, eleviamo al Signore i nostri cuori. Quanto detto nella presente Istruzione intende condurre a tale conformità dei sentimenti nostri con quelli di Cristo, espressi nelle parole e nei riti della Liturgia.
6. Tali abusi, infatti, «contribuiscono ad oscurare la retta fede e la dottrina cattolica su questo mirabile Sacramento».
7. Gli abusi non di rado si radicano in un falso concetto di libertà. Dio, però, ci concede in Cristo non quella illusoria libertà in base alla quale facciamo tutto ciò che vogliamo, ma la libertà, per mezzo della quale possiamo fare ciò che è degno e giusto. Ciò vale invero non soltanto per quei precetti derivati direttamente da Dio, ma anche, considerando convenientemente l’indole di ciascuna norma, per le leggi promulgate dalla Chiesa. Da ciò la necessità che tutti si conformino agli ordinamenti stabiliti dalla legittima autorità ecclesiastica.
9. Gli abusi trovano, infine, molto spesso fondamento nell’ignoranza, giacché per lo più si rigetta ciò di cui non si coglie il senso più profondo, né si conosce l’antichità … Quanto ai segni visibili, «di cui la sacra Liturgia si serve per significare le realtà divine invisibili, essi sono stati scelti da Cristo o dalla Chiesa» …
10. La stessa Chiesa non ha alcuna potestà rispetto a ciò che è stato stabilito da Cristo e che costituisce parte immutabile della Liturgia. Se fosse, infatti, spezzato il legame che i sacramenti hanno con Cristo stesso, che li ha istituiti, e con gli eventi su cui la Chiesa è fondata, ciò non sarebbe di nessun giovamento per i fedeli, ma nuocerebbe a loro gravemente. La sacra Liturgia, infatti, è intimamente collegata con i principi della dottrina e l’uso di testi e riti non approvati comporta, di conseguenza, che si affievolisca o si perda il nesso necessario tra la lex orandi e la lex credendi.
11. Troppo grande è il Mistero dell’Eucaristia «perché qualcuno possa permettersi di trattarlo con arbitrio personale, che non ne rispetterebbe il carattere sacro e la dimensione universale». Chi al contrario, anche se Sacerdote, agisce così, assecondando proprie inclinazioni, lede la sostanziale unità del rito romano, che va tenacemente salvaguardata, e compie azioni in nessun modo consone con la fame e sete del Dio vivente provate oggi dal popolo, né svolge autentica attività pastorale o corretto rinnovamento liturgico, ma priva piuttosto i fedeli del loro patrimonio e della loro eredità. Atti arbitrari, infatti, non giovano a un effettivo rinnovamento, ma ledono il giusto diritto dei fedeli all’azione liturgica che è espressione della vita della Chiesa secondo la sua tradizione e la sua disciplina. Inoltre, introducono elementi di deformazione e discordia nella stessa celebrazione eucaristica che, in modo eminente e per sua natura, mira a significare e realizzare mirabilmente la comunione della vita divina e l’unità del popolo di Dio. Da essi derivano insicurezza dottrinale, perplessità e scandalo del popolo di Dio e, quasi inevitabilmente, reazioni aspre: tutti elementi che nel nostro tempo, in cui la vita cristiana risulta spesso particolarmente difficile in ragione del clima di «secolarizzazione», confondono e rattristano notevolmente molti fedeli.
12. Tutti i fedeli, invece, godono del diritto di avere una liturgia vera e in particolar modo una celebrazione della santa Messa che sia così come la Chiesa ha voluto e stabilito, come prescritto nei libri liturgici e dalle altre leggi e norme …
Capitolo I
LA REGOLAMENTAZIONE DELLA SACRA LITURGIA
1. Il Vescovo diocesano, grande Sacerdote del suo gregge
22. Il Vescovo regge la Chiesa particolare a lui affidata ed è suo compito regolamentare, dirigere, spronare, talvolta anche riprendere …
24. Da parte sua, il popolo cristiano ha il diritto che il Vescovo diocesano vigili affinché non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica, specialmente riguardo al ministero della parola, alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, al culto di Dio e dei santi.
3. I Sacerdoti
30. Grande è la responsabilità «che hanno nella celebrazione eucaristica soprattutto i Sacerdoti, ai quali compete di presiederla in persona Christi, assicurando una testimonianza e un servizio di comunione non solo alla comunità che direttamente partecipa alla celebrazione, ma anche alla Chiesa universale, che è sempre chiamata in causa dall’Eucaristia. Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a partire dagli anni della riforma liturgica dopo il Concilio Vaticano II, per un malinteso senso di creatività e di adattamento, non sono mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti».
31. In coerenza con quanto da loro promesso nel rito della sacra ordinazione e rinnovato di anno in anno nel corso della Messa crismale, i Sacerdoti celebrino «devotamente e con fede i misteri di Cristo a lode di Dio e santificazione del popolo cristiano, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio dell’Eucaristia e nel sacramento della riconciliazione». Non svuotino il significato profondo del proprio ministero, deformando la celebrazione liturgica con cambiamenti, riduzioni o aggiunte arbitrarie …
32. «Il parroco faccia in modo che la Santissima Eucaristia sia il centro dell’assemblea parrocchiale dei fedeli, si adoperi perché i fedeli si nutrano mediante la celebrazione devota dei sacramenti e in special modo perché si accostino frequentemente al sacramento della Santissima Eucaristia e della penitenza; si impegni inoltre a fare in modo che i fedeli siano formati alla preghiera, da praticare anche nella famiglia, e partecipino consapevolmente e attivamente alla sacra Liturgia, di cui il parroco deve essere il moderatore nella sua parrocchia, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, e sulla quale è tenuto a vigilare perché non si insinuino abusi». Sebbene sia opportuno che nella preparazione efficace delle celebrazioni liturgiche, specialmente della santa Messa, egli sia coadiuvato da vari fedeli, non deve tuttavia in nessun modo cedere loro quelle prerogative in materia che sono proprie del loro ufficio.
Capitolo II
LA PARTECIPAZIONE DEI FEDELI LAICI
ALLA CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA
1. Una partecipazione attiva e consapevole
37. … la partecipazione dei fedeli laici alla celebrazione dell’Eucaristia e degli altri riti della Chiesa non può essere ridotta ad una mera presenza, per di più passiva …
38. L’ininterrotta dottrina della Chiesa sulla natura non soltanto conviviale, ma anche e soprattutto sacrificale dell’Eucaristia va giustamente considerata tra i principali criteri per una piena partecipazione di tutti i fedeli a un così grande sacramento. «Spogliato del suo valore sacrificale, il mistero viene vissuto come se non oltrepassasse il senso e il valore di un qualsiasi incontro conviviale e fraterno».
39. Va, tuttavia, ricordato che l’efficacia delle azioni liturgiche non sta nella continua modifica dei riti, ma nell’approfondimento della parola di Dio e del mistero celebrato.
40. Tuttavia, benché la celebrazione della Liturgia possieda indubbiamente tale connotazione di partecipazione attiva di tutti i fedeli, non ne consegue, come per logica deduzione, che tutti debbano materialmente compiere qualcosa oltre ai previsti gesti ed atteggiamenti del corpo, come se ognuno debba necessariamente assolvere ad uno specifico compito liturgico …
41. Per suscitare, promuovere e alimentare il senso interiore della partecipazione liturgica risultano particolarmente utili la celebrazione assidua ed estesa della Liturgia delle Ore, l’uso dei sacramentali e gli esercizi della pietà popolare cristiana. Tali esercizi, «che, sebbene non riguardino a rigore di diritto la sacra Liturgia, sono invero provvisti di particolare importanza e dignità», vanno ritenuti, soprattutto quando risultano elogiati e approvati dallo stesso Magistero, dotati di un qualche legame con il contesto liturgico, come è specialmente per la preghiera del Rosario …
42. È necessario comprendere che la Chiesa non si riunisce per umana volontà, ma è convocata da Dio nello Spirito Santo, e risponde per mezzo della fede alla sua vocazione gratuita: il termine ekklesía rimanda, infatti, a klesis, che significa “chiamata”. Il sacrificio eucaristico non va poi ritenuto come «concelebrazione» in senso univoco del Sacerdote insieme con il popolo presente. Al contrario, l’Eucaristia celebrata dai Sacerdoti è un dono «che supera radicalmente il potere dell’assemblea. La comunità che si riunisce per la celebrazione dell’Eucaristia necessita assolutamente di un Sacerdote ordinato che la presieda per poter essere veramente assemblea eucaristica. D’altra parte, la comunità non è in grado di darsi da sola il ministro ordinato» …
2. I compiti dei fedeli laici nella celebrazione della Messa
44. Oltre ai ministeri istituiti dell’accolito e del lettore, tra i suddetti uffici particolari vi sono quelli dell’accolito e del lettore per incarico temporaneo, ai quali sono congiunti gli altri uffici descritti nel Messale Romano, nonché i compiti di preparare le ostie, di pulire i lini e simili. Tutti «sia ministri ordinati sia fedeli laici, esercitando il loro ministero o ufficio, compiano solo e tutto ciò che è di loro competenza» e tanto nella stessa celebrazione liturgica quanto nella sua preparazione facciano sì che la Liturgia della Chiesa si svolga con dignità e decoro.
45. Si deve evitare il rischio di oscurare la complementarietà tra l’azione dei chierici e quella dei laici, così da sottoporre il ruolo dei laici a una sorta, come si suol dire, di «clericalizzazione», mentre i ministri sacri assumono indebitamente compiti che sono propri della vita e dell’azione dei fedeli laici.
46. Il fedele laico chiamato a prestare il suo aiuto nelle celebrazioni liturgiche occorre che sia debitamente preparato e che si distingua per vita cristiana, fede, condotta e fedeltà al Magistero della Chiesa. È bene che costui abbia ricevuto una congrua formazione liturgica, secondo la sua età, condizione, genere di vita e cultura religiosa. Non si scelga nessuno, la cui designazione possa destare meraviglia tra i fedeli.
47. È veramente ammirevole che persista la nota consuetudine che siano presenti dei fanciulli o dei giovani, chiamati di solito «ministranti», che prestino servizio all’altare alla maniera dell’accolito … si provveda più efficacemente alla cura pastorale dei ministranti …
Capitolo III
LA RETTA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA
2. La Preghiera eucaristica
51. Si usino soltanto le Preghiere eucaristiche che si trovano nel Messale Romano o legittimamente approvate dalla Sede Apostolica secondo i modi e i termini da essa definiti. «Non si può tollerare che alcuni Sacerdoti si arroghino il diritto di comporre preghiere eucaristiche» o modificare il testo di quelle approvate dalla Chiesa,né adottarne altre composte da privati.
52. La recita della Preghiera eucaristica, che per sua stessa natura è come il culmine dell’intera celebrazione, è propria del Sacerdote, in forza della sua ordinazione. È, pertanto, un abuso far sì che alcune parti della Preghiera eucaristica siano recitate da un Diacono, da un ministro laico oppure da uno solo o da tutti i fedeli insieme. La Preghiera eucaristica deve, dunque, essere interamente recitata dal solo Sacerdote.
53. Mentre il Sacerdote celebrante recita la Preghiera eucaristica,«non si sovrappongano altre orazioni o canti, e l’organo o altri strumenti musicali tacciano» …
55. In alcuni luoghi è invalso l’abuso per cui il Sacerdote spezza l’ostia al momento della consacrazione durante la celebrazione della santa Messa. Tale abuso si compie, però, contro la tradizione della Chiesa e va riprovato e molto urgentemente corretto.
56. Non si ometta nella Preghiera eucaristica il ricordo del nome del Sommo Pontefice e del Vescovo diocesano, per conservare un’antichissima tradizione e manifestare la comunione ecclesiale. Infatti, «lo stesso radunarsi insieme della comunità eucaristica è anche comunione con il proprio Vescovo e con il Romano Pontefice».
3. Le altre parti della Messa
57. È diritto della comunità dei fedeli che ci siano regolarmente, soprattutto nella celebrazione domenicale, una adeguata e idonea musica sacra e, sempre, un altare, dei paramenti e sacri lini che splendano, secondo le norme, per dignità, decoro e pulizia.
59. Si ponga fine al riprovevole uso con il quale i Sacerdoti, i Diaconi o anche i fedeli mutano e alterano a proprio arbitrio qua e là i testi della sacra Liturgia da essi pronunciati. Così facendo, infatti, rendono instabile la celebrazione della sacra Liturgia e non di rado ne alterano il senso autentico.
62. Non è permesso omettere o sostituire di propria iniziativa le letture bibliche prescritte né sostituire specialmente «le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio, con altri testi non biblici».
63. La lettura del Vangelo, che«costituisce il culmine della Liturgia della Parola», è riservata, secondo la tradizione della Chiesa, nella celebrazione della sacra Liturgia al ministro ordinato. Non è pertanto consentito a un laico, anche religioso, proclamare il Vangelo durante la celebrazione della santa Messa e neppure negli altri casi in cui le norme non lo permettano esplicitamente.
66. Il divieto di ammissione dei laici alla predicazione durante la celebrazione della Messa vale anche per i seminaristi, per gli studenti di discipline teologiche, per quanti abbiano ricevuto l’incarico di «assistenti pastorali», e per qualsiasi altro genere, gruppo, comunità o associazione di laici.
67. Soprattutto, si deve prestare piena attenzione affinché l’omelia si incentri strettamente sul mistero della salvezza, esponendo nel corso dell’anno liturgico sulla base delle letture bibliche e dei testi liturgici i misteri della fede e le regole della vita cristiana e offrendo un commento ai testi dell’Ordinario o del Proprio della Messa o di qualche altro rito della Chiesa. Va da sé che tutte le interpretazioni della sacra Scrittura debbano essere ricondotte a Cristo come supremo cardine dell’economia della salvezza, ma ciò avvenga tenendo anche conto dello specifico contesto della celebrazione liturgica. Nel tenere l’omelia si abbia cura di irradiare la luce di Cristo sugli eventi della vita. Ciò però avvenga in modo da non svuotare il senso autentico e genuino della parola di Dio, trattando, per esempio, solo di politica o di argomenti profani o attingendo come da fonte a nozioni provenienti da movimenti pseudo-religiosi diffusi nella nostra epoca.
68. Il Vescovo diocesano vigili con attenzione sull’omelia, facendo anche circolare tra i ministri sacri norme, lineamenti e sussidi e promovendo incontri e altre iniziative apposite, affinché essi abbiano spesso occasione di riflettere con maggiore accuratezza sulla natura dell’omelia e trovino un aiuto per quanto concerne la sua preparazione.
70. Le offerte che i fedeli sono soliti presentare durante la santa Messa per la Liturgia eucaristica non si riducono necessariamente al pane e al vino per la celebrazione dell’Eucaristia, ma possono comprendere anche altri doni che vengono portati dai fedeli sotto forma di denaro o altri beni utili per la carità verso i poveri. I doni esteriori devono, tuttavia, essere sempre espressione visibile di quel vero dono che il Signore aspetta da noi: un cuore contrito e l’amore di Dio e del prossimo, per mezzo del quale siamo conformati al sacrificio di Cristo che offrì se stesso per noi. Nell’Eucaristia, infatti, risplende in sommo grado il mistero di quella carità che Gesù Cristo ha rivelato nell’Ultima Cena lavando i piedi dei discepoli. Tuttavia, a salvaguardia della dignità della sacra Liturgia occorre che le offerte esteriori siano presentate in modo adeguato. Pertanto, il denaro, come pure le altre offerte per i poveri, siano collocati in un luogo adatto, ma fuori della mensa eucaristica. Ad eccezione del denaro e, nel caso, in ragione del segno, di una minima parte degli altri doni, è preferibile che tali offerte vengano presentate al di fuori della celebrazione della Messa.
72. Conviene«che ciascuno dia la pace soltanto a coloro che gli stanno più vicino, in modo sobrio».«Il Sacerdote può dare la pace ai ministri, rimanendo tuttavia sempre nel presbiterio, per non disturbare la celebrazione. Così ugualmente faccia se, per qualche motivo ragionevole, vuol dare la pace ad alcuni fedeli». …
73. Nella celebrazione della santa Messa la frazione del pane eucaristico, che va fatta soltanto ad opera del Sacerdote celebrante, con l’aiuto, se è il caso, di un Diacono o del concelebrante, ma non di un laico, inizia dopo lo scambio della pace, mentre si recita l’«Agnello di Dio» … Il rito, pertanto, deve essere eseguito con grande rispetto. Sia però breve.
74. Se vi fosse l’esigenza di fornire informazioni o testimonianze di vita cristiana ai fedeli radunati in Chiesa, è generalmente preferibile che ciò avvenga al di fuori della Messa. Tuttavia, per una grave causa, si possono offrire tali informazioni o testimonianze quando il Sacerdote abbia pronunciato la preghiera dopo la Comunione. Questo uso, tuttavia, non diventi consueto. Tali informazioni e testimonianze, inoltre, non abbiano un senso tale da poter essere confuse con l’omelia, né si può a causa loro totalmente sopprimere l’omelia stessa.
4. L’unione dei vari riti con la celebrazione della Messa
76. Inoltre, secondo l’antichissima tradizione della Chiesa romana, non è lecito unire il sacramento della Penitenza con la santa Messa in modo tale che diventi un’unica azione liturgica. Ciò non impedisce, tuttavia, che dei Sacerdoti, salvo coloro che celebrano o concelebrano la santa Messa, ascoltino le confessioni dei fedeli che lo desiderino, anche mentre si celebra la Messa nello stesso luogo, per venire incontro alle necessità dei fedeli. Ciò tuttavia si svolga nella maniera opportuna.
77. In nessun modo si combini la celebrazione della santa Messa con il contesto di una comune cena, né la si metta in rapporto con analogo tipo di convivio. Salvo che in casi di grave necessità, non si celebri la Messa su di un tavolo da pranzo o in un refettorio o luogo utilizzato per tale finalità conviviale, né in qualunque aula in cui sia presente del cibo, né coloro che partecipano alla Messa siedano a mensa nel corso stesso della celebrazione. Se per grave necessità si dovesse celebrare la Messa nello stesso luogo in cui dopo si deve cenare, si interponga un chiaro spazio di tempo tra la conclusione della Messa e l’inizio della cena e non si esibisca ai fedeli nel corso della Messa del cibo ordinario.
78. Non è lecito collegare la celebrazione della Messa con eventi politici o mondani o con circostanze che non rispondano pienamente al Magistero della Chiesa cattolica. Si deve, inoltre, evitare del tutto di celebrare la Messa per puro desiderio di ostentazione o di celebrarla secondo lo stile di altre cerimonie, tanto più se profane, per non svuotare il significato autentico dell’Eucaristia.
79. Infine, va considerato nel modo più severo l’abuso di introdurre nella celebrazione della santa Messa elementi contrastanti con le prescrizioni dei libri liturgici, desumendoli dai riti di altre religioni.
Capitolo IV
LA SANTA COMUNIONE
1. Disposizioni per ricevere la santa Comunione
80. L’Eucaristia sia proposta ai fedeli anche «come antidoto, che ci libera dalle colpe quotidiane e ci preserva dai peccati mortali», come è posto in luce nelle diverse parti della Messa. Quanto all’atto penitenziale collocato all’inizio della Messa, esso ha lo scopo di disporre i partecipanti perché siano in grado di celebrare degnamente i santi misteri; tuttavia, «è privo dell’efficacia del sacramento della Penitenza» e, per quanto concerne la remissione dei peccati gravi, non si può ritenere un sostituto del sacramento della Penitenza. I pastori di anime curino con diligenza l’istruzione catechetica, in modo che ai fedeli sia trasmesso l’insegnamento cristiano a questo riguardo.
81. La consuetudine della Chiesa afferma, inoltre, la necessità che ognuno esamini molto a fondo se stesso, affinché chi sia conscio di essere in peccato grave non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.
82. Inoltre, «la Chiesa ha dato delle norme che mirano insieme a favorire l’accesso frequente e fruttuoso dei fedeli alla mensa eucaristica e a determinare le condizioni oggettive in cui ci si deve astenere del tutto dal distribuire la Comunione».
83. È certamente la cosa migliore che tutti coloro che partecipano ad una celebrazione della santa Messa e sono forniti delle dovute condizioni ricevano in essa la santa Comunione. Talora, tuttavia, avviene che i fedeli si accostino alla sacra mensa in massa e senza il necessario discernimento. È compito dei pastori correggere con prudenza e fermezza tale abuso.
84. Inoltre, se si celebra la santa Messa per una grande folla o, per esempio, nelle grandi città, occorre che si faccia attenzione affinché per mancanza di consapevolezza non accedano alla santa Comunione anche i non cattolici o perfino i non cristiani, senza tener conto del Magistero della Chiesa in ambito dottrinale e disciplinare. Spetta ai pastori avvertire al momento opportuno i presenti sulla verità e sulla disciplina da osservare rigorosamente.
86. I fedeli siano accortamente guidati alla pratica di accedere al sacramento della Penitenza al di fuori della celebrazione della Messa, soprattutto negli orari stabiliti, di modo che la sua amministrazione si svolga con tranquillità e a loro effettivo giovamento, senza che siano impediti da una attiva partecipazione alla Messa. Coloro che sono soliti comunicarsi ogni giorno o molto spesso siano istruiti in modo da accedere al sacramento della Penitenza nei tempi opportuni, secondo le possibilità di ciascuno.
87. Si premetta sempre alla Prima Comunione dei bambini la confessione sacramentale e l’assoluzione. La Prima Comunione, inoltre, sia sempre amministrata da un Sacerdote e mai al di fuori della celebrazione della Messa. Salvo casi eccezionali, è poco appropriato amministrarla il Giovedì Santo «in Cena Domini». Si scelga piuttosto un altro giorno, come le domeniche II-VI di Pasqua o la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo o le domeniche «per annum», in quanto la domenica è giustamente considerata il giorno dell’Eucaristia. A ricevere l’Eucaristia non «accedano i bambini che non abbiano raggiunto l’età della ragione o che»il parroco «abbia giudicato non sufficientemente pronti». Tuttavia, qualora avvenga che un bambino, in via del tutto eccezionale rispetto all’età, sia ritenuto maturo per ricevere il sacramento, non gli si rifiuti la Prima Comunione, a condizione che sia stato sufficientemente preparato.
2. La distribuzione della santa Comunione
88. I fedeli di solito ricevano la Comunione sacramentale dell’Eucaristia nella stessa Messa e al momento prescritto dal rito stesso della celebrazione, vale a dire immediatamente dopo la Comunione del Sacerdote celebrante. Spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione e la Messa non deve proseguire, se non una volta ultimata la Comunione dei fedeli. Soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante.
89. Affinché, anche «per mezzo dei segni, la Comunione appaia meglio come partecipazione al Sacrificio che si celebra», è da preferirsi che i fedeli possano riceverla con ostie consacrate nella stessa Messa.
90. «I fedeli si comunicano in ginocchio o in piedi, come stabilito dalla Conferenza dei Vescovi»,e confermato da parte della Sede Apostolica. «Quando però si comunicano stando in piedi, si raccomanda che, prima di ricevere il Sacramento, facciano la debita riverenza, da stabilire dalle stesse norme».
91. Nella distribuzione della santa Comunione è da ricordare che «i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano disposti nel debito modo e non abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». Pertanto, ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.
92. Benché ogni fedele abbia sempre il diritto di ricevere, a sua scelta, la santa Comunione in bocca, se un comunicando, nelle regioni in cui la Conferenza dei Vescovi, con la conferma da parte della Sede Apostolica, lo abbia permesso, vuole ricevere il Sacramento sulla mano, gli sia distribuita la sacra ostia. Si badi, tuttavia, con particolare attenzione che il comunicando assuma subito l’ostia davanti al ministro, di modo che nessuno si allontani portando in mano le specie eucaristiche. Se c’è pericolo di profanazione, non sia distribuita la santa Comunione sulla mano dei fedeli.
93. È necessario che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.
94. Non è consentito ai fedeli di «prendere da sé e tanto meno passarsi tra loro di mano in mano» la sacra ostia o il sacro calice. In merito, inoltre, va rimosso l’abuso che gli sposi durante la Messa nuziale si distribuiscano in modo reciproco la santa Comunione.
95. Il fedele laico «che ha già ricevuto la Santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921 § 2».
96. Va disapprovato l’uso di distribuire, contrariamente alle prescrizioni dei libri liturgici, a mo’ di Comunione durante la celebrazione della santa Messa o prima di essa ostie non consacrate o altro materiale commestibile o meno. Tale uso, infatti, non si concilia con la tradizione del Rito romano e reca in sé il rischio di ingenerare confusione tra i fedeli riguardo alla dottrina eucaristica della Chiesa. Se in alcuni luoghi vige, per concessione, la consuetudine particolare di benedire il pane e distribuirlo dopo la Messa, si fornisca con grande cura una corretta catechesi di questo gesto. Non si introducano, invece, altre usanze similari, né si utilizzino mai a tale scopo ostie non consacrate.
4. La Comunione sotto le due specie
100. Al fine di manifestare ai fedeli con maggior chiarezza la pienezza del segno nel convivio eucaristico, sono ammessi alla Comunione sotto le due specie nei casi citati nei libri liturgici anche i fedeli laici, con il presupposto e l’incessante accompagnamento di una debita catechesi circa i principi dogmatici fissati in materia dal Concilio Ecumenico Tridentino.
101. Per amministrare la santa Comunione ai fedeli laici sotto le due specie si dovrà tenere appropriatamente conto delle circostanze, sulle quali spetta anzitutto ai Vescovi diocesani dare una valutazione. Ciò si escluda assolutamente quando esista rischio, anche minimo, di profanazione delle sacre specie …
102. Non si amministri ai fedeli laici il calice, laddove sia presente un numero di comunicandi tanto grande che risulterebbe difficile stimare la quantità di vino necessario per l’Eucaristia e esisterebbe il rischio che «rimanga una quantità di Sangue di Cristo superiore al giusto da assumere al termine della celebrazione» …
103. … Se però si usa questa modalità, si ricorra ad ostie che non siano né troppo sottili, né troppo piccole e il comunicando riceva dal Sacerdote il Sacramento soltanto in bocca.
104. Non si permetta al comunicando di intingere da sé l’ostia nel calice, né di ricevere in mano l’ostia intinta. …
105. Se non fosse sufficiente un solo calice per distribuire la Comunione sotto le due specie ai Sacerdoti concelebranti o ai fedeli, nulla osta che il Sacerdote celebrante usi più calici. Va, infatti, ricordato che tutti i Sacerdoti che celebrano la santa Messa sono tenuti a comunicarsi sotto le due specie. In ragione del segno, è lodevole servirsi di un calice principale più grande insieme ad altri calici di minori dimensioni.
106. Ci si astenga, tuttavia, dal riversare dopo la consacrazione il Sangue di Cristo da un vaso in un altro, per evitare qualunque cosa che possa risultare irrispettosa di così grande mistero. Per ricevere il Sangue del Signore non si utilizzino in nessun caso brocche, crateri o altri vasi non integralmente rispondenti alle norme stabilite.
107. Secondo la normativa stabilita dai canoni, «chi getta via le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica … Tengano, inoltre, tutti presente che, al termine della distribuzione della santa Comunione durante la celebrazione della Messa, vanno osservate le prescrizioni del Messale Romano, e soprattutto che quanto eventualmente resta del Sangue di Cristo deve essere subito interamente consumato dal Sacerdote o, secondo le norme, da un altro ministro, mentre le ostie consacrate avanzate vengano o immediatamente consumate all’altare dal Sacerdote o portate in un luogo appositamente destinato a conservare l’Eucaristia.
Capitolo V
ALTRI ASPETTI RIGUARDANTI L’EUCARISTIA
1. Il luogo della celebrazione della santa Messa
108. «La celebrazione eucaristica venga compiuta nel luogo sacro, a meno che in un caso particolare la necessità non richieda altro; nel qual caso, la celebrazione deve essere compiuta in un luogo decoroso». Su tale necessità sarà, di norma, il Vescovo diocesano a valutare secondo il caso per la propria diocesi.
2. Circostanze varie relative alla santa Messa
110. «Sempre memori che nel mistero del Sacrificio eucaristico viene esercitata ininterrottamente l’opera della redenzione, i Sacerdoti celebrino frequentemente; anzi se ne raccomanda caldamente la celebrazione quotidiana, la quale, anche quando non si possa avere la presenza dei fedeli, è un atto di Cristo e della Chiesa, nella cui celebrazione i Sacerdoti adempiono il loro principale compito».
112. La Messa si celebra o in lingua latina o in altra lingua, purché si faccia ricorso a testi liturgici approvati a norma del diritto. Salvo le celebrazioni della Messa che devono essere svolte nella lingua del popolo secondo gli orari e i tempi stabiliti dall’autorità ecclesiastica, è consentito sempre e ovunque ai Sacerdoti celebrare in latino.
113. Quando la Messa è concelebrata da più Sacerdoti, nel pronunciare la Preghiera eucaristica si usi la lingua conosciuta sia da tutti i Sacerdoti concelebranti sia dal popolo riunito. Qualora avvenga che vi siano tra i Sacerdoti alcuni che non conoscono la lingua della celebrazione, cosicché non possono debitamente pronunciare le parti della Preghiera eucaristica che sono loro proprie, essi non concelebrino, ma preferibilmente assistano secondo le norme alla celebrazione indossando l’abito corale.
114. «Nelle Messe domenicali della parrocchia, in quanto ‘comunità eucaristica’, è normale poi che si ritrovino i vari gruppi, movimenti, associazioni, le stesse piccole comunità religiose in essa presenti». Benché sia possibile, a norma del diritto, celebrare la Messa per gruppi particolari, ciononostante tali gruppi non sono dispensati dalla fedele osservanza delle norme liturgiche.
116. Non si moltiplichino le Messe, contro la norma del diritto, e, quanto alle offerte per l’intenzione della Messa, si osservino tutte le regole comunque vigenti in forza del diritto.
3. I vasi sacri
117. I vasi sacri destinati ad accogliere il Corpo e il Sangue del Signore, siano rigorosamente foggiati a norma di tradizione e dei libri liturgici … si eviti completamente il rischio di sminuire agli occhi dei fedeli la dottrina della presenza reale di Cristo nelle specie eucaristiche. È pertanto riprovevole qualunque uso, per il quale ci si serva nella celebrazione della Messa di vasi comuni o piuttosto scadenti quanto alla qualità o privi di qualsiasi valore artistico, ovvero di semplici cestini o altri vasi in vetro, argilla, creta o altro materiale facilmente frangibile. Ciò vale anche per i metalli e altri materiali facili ad alterarsi.
118. I vasi sacri, prima di essere usati, devono essere benedetti dal Sacerdote secondo i riti prescritti nei libri liturgici. È lodevole che la benedizione sia impartita dal Vescovo diocesano, che valuterà se i vasi siano adatti all’uso a cui sono destinati.
119. Il Sacerdote, ritornato all’altare dopo la distribuzione della Comunione, stando in piedi all’altare o a un tavolo purifica la patena o la pisside al di sopra del calice, secondo le prescrizioni del Messale, e asciuga il calice con il purificatoio. Se è presente il Diacono, questi torna all’altare insieme al Sacerdote e purifica lui i vasi. È tuttavia consentito, specialmente se sono numerosi, lasciare i vasi sacri da purificare opportunamente coperti sull’altare o sulla credenza sul corporale e che il Sacerdote o il Diacono li purificano subito dopo la Messa, una volta congedato il popolo. Parimenti, l’accolito istituito aiuta il Sacerdote o il Diacono a purificare e sistemare i vasi sacri sia all’altare sia alla credenza. In assenza del Diacono l’accolito istituito porta alla credenza i vasi sacri e li purifica, li asciuga e li sistema come al solito.
120. I pastori abbiano cura di mantenere costantemente puliti i lini della mensa sacra, e in particolare quelli destinati ad accogliere le sacre specie, e di lavarli piuttosto di frequente secondo la prassi tradizionale. È lodevole che l’acqua del primo lavaggio, che va eseguito a mano, si versi nel sacrario della chiesa o a terra in un luogo appropriato. Successivamente, si può effettuare un nuovo lavaggio nel modo consueto.
4. Le vesti liturgiche
123. «Nella Messa e nelle altre azioni sacre direttamente collegate con essa, veste propria del Sacerdote celebrante è la casula o pianeta, se non viene indicato diversamente, da indossarsi sopra il camice e la stola». Parimenti, il Sacerdote che porta la casula secondo le rubriche non tralasci di indossare la stola. Tutti gli Ordinari provvedano che ogni uso contrario sia eliminato.
Capitolo VI
LA CONSERVAZIONE DELLA SANTISSIMA EUCARISTIA
E IL SUO CULTO FUORI DELLA MESSA
1. La conservazione della Santissima Eucaristia
129. «La celebrazione dell’Eucaristia nel Sacrificio della Messa è veramente l’origine e il fine del culto eucaristico fuori della Messa. Dopo la Messa si conservano le sacre specie soprattutto perché i fedeli, e in modo particolare i malati e gli anziani che non possono essere presenti alla Messa, si uniscano, per mezzo della Comunione sacramentale, a Cristo e al suo sacrificio, immolato e offerto nella Messa». Questa conservazione, inoltre, permette anche la pratica di adorare questo grande Sacramento e di prestare ad esso il culto di latria, che si deve a Dio. È necessario, pertanto, che si promuovano certe forme cultuali di adorazione non solo privata ma anche pubblica e comunitaria istituite o approvate validamente dalla stessa Chiesa.
[130.] «Secondo la struttura di ciascuna chiesa e le legittime consuetudini locali, il Santissimo Sacramento sia conservato nel tabernacolo in una parte della chiesa di particolare dignità, elevata, ben visibile e decorosamente ornata», nonché, in virtù della tranquillità del luogo, dello spazio davanti al tabernacolo e della presenza di panche o sedie e inginocchiatoi, «adatta alla preghiera» …
131. Oltre a quanto prescritto dal can. 934 § 1, è vietato conservare il Santissimo Sacramento in un luogo non soggetto alla sicura autorità del Vescovo diocesano o dove esista pericolo di profanazione. In questo caso, il Vescovo diocesano revochi immediatamente la facoltà di conservazione dell’Eucaristia precedentemente concessa.
132. Nessuno porti a casa o in altro luogo la Santissima Eucaristia, contrariamente alla norma del diritto. Si tenga, inoltre, presente che il sottrarre o ritenere a fine sacrilego o il gettar via le specie consacrate sono atti che rientrano in quei graviora delicta, la cui assoluzione è riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
133. Il Sacerdote o il Diacono o il ministro straordinario che, in assenza o sotto impedimento del ministro ordinario, trasporta la Santissima Eucaristia per amministrare la Comunione a un malato, si rechi dal luogo in cui il Sacramento è conservato fino al domicilio del malato lungo un tragitto possibilmente diretto e tralasciando ogni altra occupazione, in modo da evitare qualsiasi rischio di profanazione e riservare la massima riverenza al Corpo di Cristo. Si osservi sempre il rito dell’amministrazione della Comunione ai malati come prescritto nel Rituale Romano.
2. Alcune forme di culto della Santissima Eucaristia fuori della Messa
134. «Il culto all’Eucaristia fuori della Messa è di valore inestimabile nella vita della Chiesa. Tale culto è strettamente congiunto con la celebrazione del Sacrificio eucaristico». Pertanto, si promuova con impegno la pietà sia pubblica sia privata verso la Santissima Eucaristia anche al di fuori della Messa, affinché dai fedeli sia reso culto di adorazione a Cristo veramente e realmente presente, il quale è «Sommo Sacerdote dei beni futuri» e Redentore dell’universo. «Spetta ai Pastori incoraggiare, anche con la testimonianza personale, il culto eucaristico, particolarmente le esposizioni del Santissimo Sacramento, nonché la sosta adorante davanti a Cristo presente sotto le specie eucaristiche».
135. I fedeli «durante il giorno non omettano di fare la visita al Santissimo Sacramento, in quanto prova di gratitudine, segno d’amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore là presente». L’adorazione di Gesù presente nel Santissimo Sacramento, infatti, in quanto Comunione di desiderio, unisce fortemente il fedele a Cristo, come risplende dall’esempio di numerosi santi. «Se non vi si oppone una grave ragione, la chiesa nella quale viene conservata la Santissima Eucaristia, resti aperta ai fedeli almeno per qualche ora al giorno, affinché possano trattenersi in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento».
136. L’Ordinario incoraggi molto vivamente l’adorazione eucaristica, sia breve sia prolungata o quasi continua, con il concorso del popolo. Negli ultimi anni, infatti, in molti «luoghi l’adorazione quotidiana del Santissimo Sacramento ha guadagnato ampio spazio e diviene fonte inesauribile di santità», benché vi siano anche luoghi «dove va registrata una quasi totale noncuranza del culto dell’adorazione eucaristica».
137. L’esposizione della Santissima Eucaristia sia compiuta sempre secondo le prescrizioni dei libri liturgici. Non si escluda anche la recita del Rosario, mirabile «nella sua semplicità ed elevatezza», dinanzi al Santissimo Sacramento conservato o esposto. Tuttavia, soprattutto quando si fa l’esposizione, si ponga in luce l’indole di questa preghiera come contemplazione dei misteri della vita di Cristo Redentore e del disegno di salvezza del Padre onnipotente, utilizzando in particolare letture desunte dalla sacra Scrittura.
138. Comunque, il Santissimo Sacramento non deve mai rimanere esposto, anche per brevissimo tempo, senza sufficiente custodia. Si faccia, dunque, in modo che, in tempi stabiliti, alcuni fedeli siano sempre presenti almeno a turno.
140. È particolarmente raccomandabile che nelle città o almeno nei comuni di maggiori dimensioni il Vescovo diocesano designi una chiesa per l’adorazione perpetua, in cui però si celebri frequentemente, e per quanto possibile anche quotidianamente, la santa Messa, interrompendo rigorosamente l’esposizione nel momento in cui si svolge la funzione. È opportuno che l’ostia da esporre durante l’adorazione sia consacrata nella Messa che precede immediatamente il tempo dell’adorazione e sia posta nell’ostensorio sopra l’altare dopo la Comunione.
141. Il Vescovo diocesano riconosca e, secondo le possibilità, incoraggi i fedeli nel loro diritto di costituire confraternite ed associazioni per la pratica dell’adorazione anche perpetua. …
3. Le processioni e i Congressi eucaristici
143. «Ove, a giudizio del Vescovo diocesano, è possibile, si svolga, quale pubblica testimonianza di venerazione verso la Santissima Eucaristia e specialmente nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo, la processione condotta attraverso le pubbliche vie» perché la devota «partecipazione dei fedeli alla processione eucaristica nella solennità del Corpo e Sangue di Cristo è una grazia del Signore che ogni anno riempie di gioia chi vi partecipa».
144. Benché in alcuni luoghi ciò non risulti possibile, occorre tuttavia che non vada perduta la tradizione di svolgere le processioni eucaristiche. Si cerchino, piuttosto, nuove maniere di praticarle nelle circostanze attuali, come ad esempio presso i santuari, all’interno di proprietà ecclesiastiche o, con il permesso dell’autorità civile, nei giardini pubblici.
145. Va considerata di grande valore l’utilità pastorale dei Congressi eucaristici …
Capitolo VII
I COMPITI STRAORDINARI DEI FEDELI LAICI
146. Il sacerdozio ministeriale non può essere in nessun modo sostituito. Se, infatti, in una comunità manca il Sacerdote, essa è priva dell’esercizio della funzione sacramentale di Cristo, Capo e Pastore, che appartiene all’essenza stessa della vita della comunità. Infatti, «il ministro, che può celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è solo il Sacerdote validamente ordinato».
149. In alcune diocesi di più antica evangelizzazione molto di recente sono stati incaricati come «assistenti pastorali» dei fedeli laici, moltissimi dei quali hanno senza dubbio giovato al bene della Chiesa, sostenendo l’azione pastorale propria del Vescovo, dei Sacerdoti e dei Diaconi. Si badi, tuttavia, che il profilo di tale compito non sia troppo assimilato alla forma del ministero pastorale dei chierici. Si deve, cioè, curare che gli «assistenti pastorali» non si assumano funzioni che spettano propriamente al ministero dei sacri ministri.
151. Soltanto in caso di vera necessità si dovrà ricorrere all’aiuto dei ministri straordinari nella celebrazione della Liturgia. Ciò, infatti, non è previsto per assicurare una più piena partecipazione dei laici, ma è per sua natura suppletivo e provvisorio. Se, inoltre, per necessità si ricorre agli uffici dei ministri straordinari, si moltiplichino le preghiere speciali e continue al Signore, perché mandi presto un Sacerdote al servizio della comunità e susciti con abbondanza le vocazioni agli Ordini sacri.
152. Tali funzioni meramente sostitutive non risultino, poi, pretesto di alterazione dello stesso ministero dei Sacerdoti, di modo che costoro trascurino la celebrazione della santa Messa per il popolo loro affidato, la personale sollecitudine verso i malati e la premura di battezzare i bambini, assistere ai matrimoni e celebrare le esequie cristiane, le quali spettano anzitutto ai Sacerdoti con l’aiuto dei Diaconi. Non avvenga, pertanto, che i Sacerdoti nelle parrocchie scambino indifferentemente le funzioni di servizio pastorale con i Diaconi o i laici, confondendo in tal modo la specificità di ognuno.
153. Inoltre, non è consentito ai laici assumere le funzioni o i paramenti del Diacono o del Sacerdote, né altre vesti simili ad essi.
1. Il ministro straordinario della sacra Comunione
154. Come è stato già ricordato, «ministro, in grado di celebrare in persona Christi il sacramento dell’Eucaristia, è il solo Sacerdote validamente ordinato». Perciò il nome di «ministro dell’Eucaristia» spetta propriamente al solo Sacerdote. Anche a motivo della sacra Ordinazione, i ministri ordinari della santa Comunione sono i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, ai quali, dunque, spetta distribuire la santa Comunione ai fedeli laici nella celebrazione della santa Messa. Si manifesti, così, correttamente e con pienezza il loro compito ministeriale nella Chiesa e si adempia il segno sacramentale.
155. Oltre ai ministri ordinari c’è l’accolito istituito, che è per istituzione ministro straordinario della santa Comunione anche al di fuori della celebrazione della Messa. Se inoltre ragioni di autentica necessità lo richiedano, il Vescovo diocesano può delegare, a norma del diritto, allo scopo anche un altro fedele laico come ministro straordinario, ad actum o ad tempus, servendosi nella circostanza della appropriata formula di benedizione. Questo atto di deputazione, tuttavia, non ha necessariamente forma liturgica, né in alcun modo, se la avesse, può essere assimilato a una sacra Ordinazione. Soltanto in casi particolari e imprevisti, può essere dato un permesso ad actum da parte del Sacerdote che presiede la celebrazione eucaristica.
156. Questo ufficio venga inteso in senso stretto secondo la sua denominazione di ministro straordinario della santa Comunione, e non «ministro speciale della santa Comunione» o «ministro straordinario dell’Eucaristia» o «ministro speciale dell’Eucaristia», definizioni che ne amplificano indebitamente e impropriamente la portata.
157. Se è di solito presente un numero di ministri sacri sufficiente anche alla distribuzione della santa Comunione, non si possono deputare a questo compito i ministri straordinari della santa Comunione. In simili circostanze, coloro che fossero deputati a tale ministero, non lo esercitino. È riprovevole la prassi di quei Sacerdoti che, benché presenti alla celebrazione, si astengono comunque dal distribuire la Comunione, incaricando di tale compito i laici.
158. Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.
159. Non è in nessun modo consentito al ministro straordinario della santa Comunione delegare all’amministrazione dell’Eucaristia qualcun altro, come ad esempio un genitore, il marito o il figlio del malato che si deve comunicare.
2. La predicazione
161. Come è stato già detto, l’omelia è per la sua importanza e natura riservata al Sacerdote o al Diacono durante la Messa. Per quanto attiene ad altre forme di predicazione, se in particolari circostanze la necessità lo richiede o in specifici casi l’utilità lo esige, si possono a norma del diritto ammettere a predicare in chiesa o in un oratorio al di fuori della Messa, i fedeli laici. Ciò può avvenire soltanto per l’esiguità del numero di ministri sacri in alcuni luoghi al fine di supplire ad essi e non lo si può mutare da caso di assoluta eccezionalità a fatto ordinario, né deve essere inteso come autentica promozione del laicato. Va, inoltre, ricordato che la facoltà di permettere ciò, sempre ad actum, spetta agli Ordinari del luogo e non ad altri, neppure Sacerdoti o Diaconi.
3. Celebrazioni particolari che si svolgono in assenza del Sacerdote
162. La Chiesa, nel giorno che prende il nome di «domenica», si raduna insieme fedelmente per commemorare, specialmente con la celebrazione della Messa, la resurrezione del Signore e tutto il mistero pasquale. Infatti, «nessuna comunità cristiana si edifica, se non si radica ed incardina nella celebrazione della Santissima Eucaristia». Il popolo cristiano ha, dunque, il diritto che sia celebrata l’Eucaristia in proprio favore la domenica, nelle feste di precetto, negli altri giorni principali di festa e, per quanto possibile, anche quotidianamente. Se, pertanto, di domenica in una parrocchia o altra comunità di fedeli è difficile avere la celebrazione della Messa, il Vescovo diocesano valuti insieme con il presbiterio gli opportuni rimedi. Tra queste soluzioni, le principali saranno quelle di chiamare altri Sacerdoti allo scopo o che i fedeli vadano nella chiesa di un luogo vicino per prendervi parte al mistero eucaristico.
163. Tutti i Sacerdoti, ai quali sono stati affidati il sacerdozio e l’Eucaristia «per il bene» degli altri, abbiano a mente che è loro dovere offrire a tutti i fedeli l’opportunità di poter soddisfare il precetto di prendere parte alla Messa di domenica. Per parte loro, i fedeli laici hanno il diritto che nessun Sacerdote, se non in presenza di effettiva impossibilità, si rifiuti mai di celebrare la Messa per il popolo o rifiuti che essa sia celebrata da un altro, se non si può soddisfare in altro modo il precetto di prendere parte alla Messa di domenica e negli altri giorni stabiliti.
164. … Tali celebrazioni domenicali, tuttavia, vanno sempre considerate del tutto straordinarie … «mantenere viva nella comunità una vera “fame” dell’Eucaristia, che conduca a non perdere nessuna occasione di avere la celebrazione della Messa, anche approfittando della presenza occasionale di un Sacerdote non impedito a celebrarla dal diritto della Chiesa».
165. Occorre evitare con cura ogni forma di confusione tra questo tipo di riunioni e la celebrazione eucaristica. I Vescovi diocesani, pertanto, valutino con prudenza se in tali riunioni si debba distribuire la santa Comunione … Sarà preferibile, inoltre, in assenza del Sacerdote e del Diacono, che le varie parti siano distribuite tra più fedeli anziché sia un solo fedele laico a guidare l’intera celebrazione. In nessun caso è appropriato dire che un fedele laico «presiede» la celebrazione.
166. Parimenti, il Vescovo diocesano, al quale soltanto spetta la questione, non conceda con facilità che tali celebrazioni, soprattutto se in esse si distribuisce anche la santa Comunione, avvengano nei giorni feriali e soprattutto in luoghi in cui si è potuto o si potrà celebrare la Messa la domenica precedente o successiva. I Sacerdoti sono fermamente pregati di celebrare, secondo le possibilità, quotidianamente la santa Messa per il popolo in una delle chiese a loro affidate.
167. «Similmente, non si può pensare di sostituire la santa Messa domenicale con celebrazioni ecumeniche della Parola o con incontri di preghiera in comune con cristiani appartenenti (alle altre Confessioni) …
Capitolo VIII
I RIMEDI
169. Quando si compie un abuso nella celebrazione della sacra Liturgia, si opera un’autentica contraffazione della Liturgia cattolica. Ha scritto san Tommaso: «incorre nel vizio di falsificazione chi per conto della Chiesa manifesta a Dio un culto contro la modalità istituita per autorità divina dalla Chiesa e consueta in essa».
6. Segnalazioni di abusi in materia liturgica
183. In modo assolutamente particolare tutti, secondo le possibilità, facciano sì che il Santissimo Sacramento dell’Eucaristia sia custodito da ogni forma di irriverenza e aberrazione e tutti gli abusi vengano completamente corretti. Questo è compito della massima importanza per tutti e per ciascuno, e tutti sono tenuti a compiere tale opera, senza alcun favoritismo.
184. Ogni cattolico, sia Sacerdote sia Diacono sia fedele laico, ha il diritto di sporgere querela su un abuso liturgico presso il Vescovo diocesano o l’Ordinario competente a quegli equiparato dal diritto o alla Sede Apostolica in virtù del primato del Romano Pontefice. È bene, tuttavia, che la segnalazione o la querela sia, per quanto possibile, presentata dapprima al Vescovo diocesano. Ciò avvenga sempre con spirito di verità e carità.